Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . ))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                     Requisiti per l'ammissione
  1. Le  disposizioni  del presente decreto si applicano alle imprese
((   soggette  alle  disposizioni  sul  fallimento  ))  in  stato  di
insolvenza    che    intendono    avvalersi    della   procedura   di
ristrutturazione  economica  e  finanziaria  di  cui all'articolo 27,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 di
seguito  denominato:  «decreto  legislativo  n. 270» purche' abbiano,
congiuntamente, i seguenti requisiti:
    a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento
di  integrazione  dei  guadagni,  non  inferiori a mille da almeno un
anno;
    b) debiti,  inclusi  quelli derivanti da garanzie rilasciate, per
un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.
          Riferimenti normativi:
              - Il   decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,
          recante:     «Nuova     disciplina     dell'amministrazione
          straordinaria  delle grandi imprese in stato di insolvenza,
          a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185.
          L'art. 27,comma 2, e' il seguente:
              «2.  Tale  risultato  deve  potersi  realizzare, in via
          alternativa:
                a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla
          base   di   un  programma  di  prosecuzione  dell'esercizio
          dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma
          di cessione dei complessi aziendali»);
                b) tramite    la    ristrutturazione    economica   e
          finanziaria  dell'impresa,  sulla  base  di un programma di
          risanamento  di durata non superiore a due anni («programma
          di ristrutturazione»)».